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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO PORTELLO”

 

Art.  1.  -  E’ costituita l’Associazione “PROGETTO PORTELLO”, associazione indipendente ed apartitica dei cittadini del Portello e di chiunque ne condivida gli obiettivi statutari, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I° Cap. III°, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Art.  2.  -  L’Associazione ha sede provvisoria a Padova in via Ognissanti n. 37.

Art.  3.  -  L’Associazione “PROGETTO PORTELLO” persegue i seguenti scopi:

1 – Recupero della memoria e valorizzazione delle tradizioni storiche e socio-culturali del Portello, nell’ottica di raccogliere documentazioni scritte e testimonianze orali sulla storia e sulle tradizioni del Portello e di promuovere idee ed iniziative dirette a fare del Portello un quartiere moderno e cosmopolita, aperto al dialogo, funzionale e sicuro.

2 – Promozione e incentivazione delle attività economiche locali, degli esercizi commerciali e dei laboratori artigianali creando le premesse per attirare altre attività qualificate e innovative e per favorire l’insediarsi di nuovi e più consistenti nuclei famigliari.

3 – Costituzione di un centro studi e documentazione con funzione di archivio storico finalizzato alla stampa di quaderni monografici e/o audiovisivi sulla storia del Portello, sulla base del patrimonio storico e culturale conosciuto.

4 – Coinvolgimento attivo con il Forum per la gestione del Contratto di Quartiere recentemente istituito dal Comune di Padova al fine di vigilare sulla riorganizzazione urbanistica e sociale dell’intera zona fornendo proposte e progetti integrativi e/o alternativi in linea con gli obiettivi statutari, avendo particolare riguardo alle problematiche inerenti i bambini, i giovani e gli anziani.

5 – Definire un rapporto di costante collaborazione con l’Università per essere partecipi delle diverse scelte di programmazione che ricadono nel territorio del Portello e per avviare una vera politica dell’accoglienza e dell’ospitalità dello studente che tenda ad instaurare nuovi modelli comportamentali di convivenza civile.

6 – Riqualificazione ambientale attraverso u nuovo piano di viabilità efficace e congruente con i principi di una moderna mobilità che privilegi il pedone e il ciclista finalizzata alla valorizzazione del sistema del verde, delle acque e della cinta bastionata cinquecentesca accompagnata da un serio programma di rilancio turistico e culturale che preveda un utilizzo moderno di tutti gli spazi monumentali del Portello.

7 – Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome dei diversi interessi culturali con particolare riguardo alle problematiche giovanili, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile per tutti i portellati e per quelli che hanno a cuore le sorti del Portello.

Art.  4.  -  L’Associazione “PROGETTO PORTELLO” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività che si possono raggruppare in:

a . - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti, lezioni-spettacolo, laboratori didattici e artistici, rappresentazioni teatrali, mostre culturali e mostre-mercato specializzate.

b. - attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e ricerche compiute.

c. - tutte le attività rivolte alla valorizzazione del Portello.

 

Art.  5.  -  L’Associazione “PROGETTO PORTELLO” si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividono lo spirito e gli ideali e si possono così suddividere:

- soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a versare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’Associazione.

 

Art.  6.  -  L’ammissione dei soci ordinari e deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Art.  7.  -  Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare con delibera motivata le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato il quale, entro trenta giorni potrà ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata scritta inviata al Presidente dell’Associazione.

Art.  8.  -  Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art.  9.  -  Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da: beni mobili e immobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in denaro , le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10.  -  L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Lo stesso deve esser depositato tassativamente presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11.  -  Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente e il Collegio dei Revisori.

Art. 12.  -  L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e su proposta di colui che presiede l’Assemblea nominerà un segretario per la redazione del verbale. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà degli associati.  In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e l’Assemblea delibererà sempre a maggioranza semplice. La convocazione va fatta con avviso pubblico  affisso all’albo della sede almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 13.  -  L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno e ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre. L’Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche della Statuto.

Art. 14.  -  Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. I componenti il Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente che ha funzione anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo può scegliere altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica sino alla prima Assemblea la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri dell’intero Consiglio Direttivo, lo stesso si riterrà decaduto.

Art. 15.  -  Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione;  si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato da:

- il Presidente;

- almeno 2 dei componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta motivata;

- richiesta motivata e scritta di almeno la metà dei soci.

 

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contener le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 16.  -  Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione ; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17.  -  Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 18.  -  Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19.  -  Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20.  -  Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO

(approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 23 novembre 2006)

 

Art. 1.1 – I soci si dividono in: soci fondatori, soci ordinari che possono essere  privati o esercenti, soci onorari e soci affiliati che possono essere anche minorenni che abbiano compiuto 16 anni. I soci minorenni possono partecipare all’assemblea dei soci con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Salvo diversa ed esplicita indicazione da parte del socio, la quota associativa si riferisce all’anno solare in corso. E’ però possibile regolarizzare in anticipo la propria posizione di socio ma non possono essere accettati versamenti di quote associative con valore retroattivo. I nuovi soci acquisiscono tale qualifica all’atto dell’iscrizione sull’apposito registro dei soci, dopo la accettazione formale, come da statuto, da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Art. 1.2 – Si perde la qualità di socio per:

·          dimissioni;

·          mancato versamento della quota associativa entro la fine dell’anno solare ci essa si riferisce;

·          espulsione.

L’espulsione del socio è deliberata per gravi motivi ed ha carattere definitivo. A titolo esemplificativo può riscontrarsi ipotesi di ricorrenza di gravi motivi nei seguenti casi:

·          operato in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi, qualora nell’operato stesso possa derivare grave pregiudizio di immagine e di qualsivoglia altra natura all’Associazione;

·          non condivisione dei fini statutari, denigrazione dell’Associazione e dei suoi programmi;

·          diffusione di informazioni riservate relative alle attività associative qualora da tale comportamento consegua grave pregiudizio all’Associazione.

Art. 2 – Possono rivestire cariche associative i soci maggiorenni regolarmente iscritti per l’anno solare in corso,; essi sono tenuti a regolarizzare la propria posizione di socio, versando la prevista quota, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza dalla carica.

Art. 3 – Durante l’Assemblea ordinaria le elezioni alle cariche associative avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. La elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene su una lista di candidati che assicurino la loro disponibilità a ricoprire la carica e vengano eletti nell’ordine delle preferenze ottenute singolarmente. Ogni socio può esprimere fino a tre preferenze. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati con il minimo dei voti, risulta eletto chi ha già ricoperto la stessa carica, in subordine, il più anziano di iscrizione all’Associazione, in subordine, il più anziano in età.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di nove membri ed un minimo di cinque eletti dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui all’art. 3 del presente regolamento. E’ convocato dal Presidente, tramite il Segretario, con e-mail o lettera semplice da inviarsi almeno sei giorni prima della data di convocazione unitamente all’ordine del giorno.

Art. 4.1 – La decadenza da consigliere può avvenire per:

·          perdita della qualità di socio;

·          dimissioni;

·          assenza da tre riunioni consecutive, in assenza di legittimo impedimento;

·          espulsione.

Sempreché la maggioranza dei consiglieri non si dimetta, il consigliere dimissionario cessa dalla carica all’atto della comunicazione al Presidente.

In caso di assenza da tre riunioni consecutive, su richiesta di almeno tre consiglieri, il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza.

L’espulsione viene proposta per gravi motivi dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea ordinaria successiva; in tal caso il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione cautelativa dalla carica.

Art. 5 – Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i soci ordinari ed anche non soci invitati dal Consiglio che possono intervenire nel dibattito ma senza diritto di voto.

Art. 6 – I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche politiche elettive.

 

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